Sul supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 recante “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»”.
Le nuove norme tecniche entreranno in vigore il 22 marzo 2018 con differenti periodi transitori per le opere private e per le opere pubbliche.
Al comma 2 dell’articolo 2 è precisato che per le opere private le cui opere strutturali sono in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle nuove Norme tecniche per le costruzioni e, quindi, entro il 22 marzo 2018, si possono continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.
Diversa la situazione relativa alle opere pubbliche o di pubblica utilità per le quali come disposto al comma 1 dell’articolo 2 in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni e, quindi, entro il 22 marzo 2018 si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Relativamente, poi, ai contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi (se redatti secondo le norme tecniche di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008) già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni e, quindi, entro il 22 marzo 2018 la facoltà di applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni.
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